GLI AGENTI DI COMMERCIO IN AUSTRIA



In Austria l'agente di commercio è una figura, in molti settori, poco diffusa
. L'individuazione di agenti commerciali locali risulta pertanto piuttosto difficile. Tuttavia, essendo obbligatoria per l'Austria l'iscrizione all'ordine professionale degli agenti di commercio, un valido aiuto per l'individuazione degli stessi da parte delle aziende potrebbe essere rappresentato dalla piattaforma ufficiale dell'associazione di categoria:  www.handelsagenten.at


Ai sensi della Handelsvertretergesetz (HVertrG), la legge austriaca che regola i rapporti con gli agenti commerciali, l'agente di commercio negozia e conclude contratti in modo autonomo e professionale, a nome di un terzo. Esclusa dall'ambito operativo dell'agente commerciale è la compravendita d'immobili, la quale può essere mediata unicamente da un agente immobiliare. Nel caso in cui l'agente non sia di fatto indipendente dal punto di vista economico e/o personale, il contratto di lavoro ricade nella disciplina giuridica del rapporto impiegatizio.

Sulla pagina del sito della Camera di Commercio Austriaca (WKÖ) relativa all'associazione di categoria degli agenti di commercio è possibile visionare, in diverse lingue tra cui l'italiano, un "modello di contratto per agente di commercio".

Tale documento, redatto direttamente dalla suddetta associazione di categoria, rappresenta un esempio di accordo tra le parti (non vi è infatti un obbligo di stipulare un contratto in questa forma).

Relativamente al recesso (Kündigung) dal contratto di lavoro con l'agente commerciale, la legge austriaca prevede per i contratti a tempo determinato diverse opzioni, che si differenziano in base alla lunghezza del rapporto di lavoro:

  • nel caso in cui il recesso avvenga nel corso primo anno, sia l'impresa che l'agente possono recedere dal contatto con 1 mese di preavviso;

  • nel caso in cui il recesso avvenga a partire dal secondo anno, il preavviso è di 2 mesi;

  • nel caso in cui il recesso avvenga a partire dal terzo anno, il preavviso è di 3 mesi;

  • nel caso in cui il recesso avvenga a partire dal quarto anno, il preavviso è di 4 mesi;

  • nel caso in cui il recesso avvenga a partire dal quinto anno, il preavviso è di 5 mesi;

  • dal sesto anno in poi, il preavviso richiesto dalla legge resta di 6 mesi.

 

Il contratto di lavoro dell'agente di commercio può prevedere un periodo di preavviso più lungo di quello previsto dalla legge, ma mai più corto. In ogni caso, il periodo di preavviso previsto per il recesso dell'impresa dal contratto non può essere più breve di quello previsto per l'agente commerciale.

Nel caso in cui le parti non abbiano stabilito diversamente, il recesso può avvenire alla fine di ogni mesi (§ 21 HvertrG). Tuttavia, entrambe le parti hanno il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, qualora sussista “un grave motivo” (§ 22 HvertrG).


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